Home » Codici » Codice penale » Libro TERZO DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE » Titolo PRIMO DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA » Capo I Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza » Sezione I Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica » Paragrafo 1 Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose » Art. 661
Abuso della credulita' popolare
Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulita' popolare ((e' soggetto)), se dal fatto puo' derivare un turbamento dell'ordine pubblico, ((alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000)).
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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