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Art. 661 Codice penale

Abuso della credulita' popolare

Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulita' popolare ((e' soggetto)), se dal fatto puo' derivare un turbamento dell'ordine pubblico, ((alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000)).

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.