Home » Codici » Codice penale » Libro SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE » Titolo OTTAVO DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL PATRIMONIO AGROALIMENTARE » Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti » Art. 518
Pubblicazione della sentenza
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, ((517, 517-quater, 517-sexies e 517-septies ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione e' diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo)) importa la pubblicazione della sentenza.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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