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Art. 517-octies Codice penale

Pena accessoria e circostanze aggravanti

((Nei casi di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies il giudice, se il fatto e' di particolare gravita' o in caso di recidiva specifica, puo' disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso.)).

((Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate se:

1) le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti;

2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;

3) i fatti sono di particolare gravita' in ragione della quantita' dell'alimento oggetto dell'illecito;

4) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione.)) .

((Se concorrono due o piu' delle circostanze previste dal secondo comma, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.))

((Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate da un terzo alla meta' se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative organizzate diretti a commettere tali reati)).

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.