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Art. 500 Codice penale

Diffusione di una malattia delle piante o degli animali

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la diffusione avviene per colpa, la pena e' della multa da lire mille a ventimila.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.