Art. 495 bis c.p. – Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri – Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno. A cura di LexCED Facebook Twitter linkedin Linkedin WhatsApp Pubblicato il 26 April 2023 in Codice Penale, Libro Secondo - DEI DELITTI IN PARTICOLARE, Titolo VII - DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA Art. 495 bis c.p. Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno. Capo IV – DELLA FALSITÀ PERSONALE – – La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.