Home » Codici » Codice penale » Libro PRIMO DEI REATI IN GENERALE » Titolo QUARTO DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO » Capo III Del concorso di persone nel reato » Art. 113
Cooperazione nel delitto colposo
Nel delitto colposo, quando l'evento e' stato cagionato dalla cooperazione di piu' persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.
La pena e' aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3° e 4° dell'articolo 112.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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