Home » Codici » Codice penale » Libro PRIMO DEI REATI IN GENERALE » Titolo QUARTO DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO » Capo III Del concorso di persone nel reato » Art. 110
Pena per coloro che concorrono nel reato
Quando piu' persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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