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Codice Civile
Codice Penale

Codice Civile

Art. 81 Risarcimento dei danni

La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell’articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le […]

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Art. 82 Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico

Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico e regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia. Capo II – Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello stato – –

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Art. 83 Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio. Capo II – Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello stato – –

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Art. 84 Età

I minori di età non possono contrarre matrimonio. Il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni. Il decreto è […]

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Art. 85 Interdizione per infermità di mente

Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente. Se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato. Capo III – Del matrimonio celebrato […]

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Art. 86 Libertà di stato

Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente. Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile Sezione I – Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio –

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Art. 87 Parentela, affinità, adozione e affiliazione

Non possono contrarre matrimonio fra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali; 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva […]

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Art. 88 Delitto

Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento. Capo III – Del matrimonio celebrato […]

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Art. 89 Divieto temporaneo di nuove nozze

Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all’articolo 3, numero 2, lett. b) ed f), […]

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Art. 90 Assenza del minore

Con il decreto di cui all’articolo 84 il tribunale o la corte di appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali. Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile Sezione I – Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio –

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Art. 91

abrogato Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile Sezione II – Delle formalità preliminari del matrimonio –

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Art. 92 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali

omissis Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile Sezione II – Delle formalità preliminari del matrimonio –

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Art. 93 Pubblicazione

La celebrazione del matrimonio dev’essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile. La pubblicazione consiste nell’affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il […]

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Art. 94 Luogo della pubblicazione

La pubblicazione deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza. L’ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede […]

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Art. 95 Durata della pubblicazione

abrogato Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile Sezione II – Delle formalità preliminari del matrimonio –

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Art. 96 Richiesta della pubblicazione

La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico. Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile Sezione II – Delle formalità preliminari del matrimonio –

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Art. 97 Documenti per la pubblicazione

Chi richiede la pubblicazione deve presentare all’ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell’atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi. Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare all’ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto […]

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Art. 98 Rifiuto della pubblicazione

L’ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto. Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile Sezione II – Delle formalità preliminari del […]

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Art. 99 Termine per la celebrazione del matrimonio

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta. Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile Sezione II – Delle formalità preliminari del matrimonio –

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Art. 100 Riduzione del termine e omissione della pubblicazione

Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione. Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l’omissione della pubblicazione, quando venga presentato […]

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