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Codice Civile
Codice Penale

Titolo II – Della proprietà

Art. 912 Conciliazione di opposti interessi

Se sorge controversia tra i proprietari a cui un’acqua non pubblica può essere utile, l’autorità giudiziaria deve valutare l’interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all’agricoltura o all’industria dall’uso a cui l’acqua è destinata o si vuol destinare. L’autorità giudiziaria può assegnare un’indennità ai proprietari che sopportino diminuzione […]

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Art. 913 Scolo delle acque

Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l’opera dell’uomo. Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso. Se per opere di sistemazione agraria dell’uno o dell’altro fondo si rende necessaria […]

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Art. 914 Consorzi per regolare il deflusso delle acque

Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l’autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d’ufficio, può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse. Si applicano a tale consorzio le […]

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Art. 915 Riparazione di sponde e argini

Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari […]

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Art. 916 Rimozione degli ingombri

Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini. Capo II – Della proprietà fondiaria […]

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Art. 917 Spese per la riparazione, costruzione o rimozione

Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae. Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l’ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, […]

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Art. 918 Consorzi volontari

Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui. L’adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto. Il regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata in base all’estensione dei terreni […]

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Art. 919 Scioglimento del consorzio

Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa è domandata da uno degli interessati. Capo II – Della proprietà fondiaria Sezione IX – Delle acque –

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Art. 920 Norme applicabili

Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, si applicano ai consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione. Capo II – Della proprietà fondiaria Sezione IX – Delle acque –

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Art. 921 Consorzi coattivi

Nel caso indicato dall’art. 918, il consorzio può anche essere costituito d’ufficio dall’autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque. Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario. Il consorzio può anche procedere all’espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento […]

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Art. 922 Modi di acquisto

La proprietà si acquista per occupazione , per invenzione , per accessione, per specificazione , per unione o commistione , per usucapione , per effetto di contratti , per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge. Capo III – Dei modi di acquisto della proprietà – –

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Art. 923 Cose suscettibili di occupazione

Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione . Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca. Capo III – Dei modi di acquisto della proprietà Sezione I – Dell’occupazione e dell’invenzione –

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Art. 924 Sciami di api

Il proprietario di sciami di api ha diritto d’inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo ; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d’inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo. Capo III – Dei modi di acquisto della proprietà Sezione […]

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Art. 925 Animali mansuefatti

Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario del fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno . Essi appartengono a chi se ne è impossessato , se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano. Capo III – […]

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Art. 926 Migrazione di colombi, conigli e pesci

I conigli o pesci che passano ad un’altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode. La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori. Capo III – Dei modi […]

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Art. 927 Cose ritrovate

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento. Capo III – Dei modi di acquisto della proprietà Sezione I – Dell’occupazione e dell’invenzione –

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Art. 928 Pubblicazione del ritrovamento

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta. Capo III – Dei modi di acquisto della proprietà Sezione I – Dell’occupazione e dell’invenzione –

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Art. 929 Acquisto di proprietà della cosa ritrovata

Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse. Capo III – Dei modi […]

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Art. 930 Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e fissata […]

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Art. 931 Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli. 927 e seguenti al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore . Capo III – Dei modi di acquisto della proprietà Sezione I – Dell’occupazione e dell’invenzione –

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