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Codice Civile
Codice Penale

Titolo IV – Della divisione

Art. 733 Norme date dal testatore per la divisione

Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l’effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore. Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario : […]

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Art. 734 Divisione fatta dal testatore

Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile . Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore. […]

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Art. 735 Preterizione di eredi e lesione di legittima

La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti è nulla. Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l’azione di riduzione contro gli altri coeredi. Capo I – Disposizioni generali – –

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Art. 736 Consegna dei documenti

Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati. I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l’obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. […]

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Art. 737 Soggetti tenuti alla collazione

I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati. La dispensa da collazione non produce effetto se non nei […]

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Art. 738 Limiti della collazione per il coniuge

Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge. Capo II – Della collazione – –

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Art. 739 Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi

L’erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio. Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione. Capo II – Della collazione […]

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Art. 740 Donazioni fatte all'ascendente dell'erede

Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all’ascendente anche nel caso in cui abbia rinunziato all’eredità di questo. Capo II – Della collazione – –

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Art. 741 Collazione di assegnazioni varie

E’ soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all’esercizio di un’attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti. Capo II – Della collazione – […]

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Art. 742 Spese non soggette a collazione

Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, ne quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze. Le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni […]

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Art. 743 Società contratta con l'erede

Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa. Capo II – Della collazione – –

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Art. 744 Perimento della cosa donata

Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario . Capo II – Della collazione – –

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Art. 745 Frutti e interessi

I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione . Capo II – Della collazione – –

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Art. 746 Collazione d'immobili

La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l’imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce. Se l’immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l’imputazione. Capo II – Della collazione – –

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Art. 747 Collazione per l'imputazione

La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell’immobile al tempo dell’aperta successione. Capo II – Della collazione – –

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Art. 748 Miglioramenti, spese e deterioramenti

In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione. Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa. Il donatario dal suo canto […]

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Art. 749 Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato

Nel caso in cui l’immobile è stato alienato dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall’acquirente devono essere computati a norma dell’articolo precedente. Capo II – Della collazione – –

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Art. 750 Collazione di mobili

La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base del valore che essi avevano al tempo dell’aperta successione . Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e il donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente al tempo […]

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Art. 751 Collazione del danaro

La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell’eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all’epoca dell’aperta successione . Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili […]

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Art. 752 Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi

I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto. Capo III – Del pagamento dei debiti – –

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