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Codice Civile
Codice Penale

Titolo II – Del lavoro nell’impresa

Art. 2166 Obblighi del concedente

Il concedente deve consegnare il fondo in stato di servire alla produzione alla quale è destinato. Capo II – Dell’impresa agricola Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, riportata tra le Leggi Speciali. Sezione III – Della colonia parziaria –

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Art. 2167 Obblighi del colono

Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione. Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia. Capo II – Dell’impresa agricola Vedere anche […]

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Art. 2168 Morte di una delle parti

La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente. In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 2158. Capo II – Dell’impresa agricola Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, riportata tra le Leggi Speciali. Sezione III […]

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Art. 2169 Rinvio

Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria negli articoli 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché quelle concernenti la tenuta e l’efficacia probatoria del libretto colonico, qualora le parti l’abbiano d’accordo istituito. Capo II – Dell’impresa agricola Vedere anche […]

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Art. 2170 Nozione

Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano. L’accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il […]

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Art. 2171 Nozione

Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante. La stima del bestiame all’inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario. La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l’età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il […]

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Art. 2172 Durata del contratto

Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni. Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalla convenzione o dagli usi. Se non è […]

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Art. 2173 Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera

La direzione dell’impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell’allevamento. La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta con il consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del soccidario. Capo II […]

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Art. 2174 Obblighi del soccidario

Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l’allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito. Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore. Capo II – Dell’impresa agricola Vedere anche Legge 3 maggio 1982, […]

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Art. 2175 Perimento del bestiame

Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili. Capo II – Dell’impresa agricola Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, riportata tra le Leggi Speciali. Sezione IV – Della soccida § 2 – Della soccida semplice

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Art. 2176 Reintegrazione del bestiame conferito

Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all’inizio del contratto, […]

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Art. 2177 Trasferimento dei diritti sul bestiame

Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida viene trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all’acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante. Se il trasferimento riguarda la maggior parte del […]

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Art. 2178 Accrescimenti prodotti, utili e spese

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalla convenzione o dagli usi. E’ nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno. Capo II – Dell’impresa agricola Vedere anche Legge 3 maggio 1982, […]

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Art. 2179 Morte di una delle parti

La soccida non si scioglie per la morte del soccidante. In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 2158. Capo II – Dell’impresa agricola Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, riportata tra le Leggi Speciali. Sezione IV […]

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Art. 2180 Scioglimento del contratto

Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento , ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto. Capo II – Dell’impresa agricola Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, riportata tra le Leggi Speciali. Sezione IV – Della soccida […]

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Art. 2181 Prelevamento e divisione al termine del contratto

Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame. Il soccidante preleva, d’accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all’età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all’inizio della soccida . Il di più si divide a […]

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Art. 2182 Conferimento del bestiame

Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute. Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento. Capo II – Dell’impresa agricola Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, riportata tra le Leggi Speciali. Sezione IV – Della soccida § 3 – Della soccida parziaria Vedere anche […]

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Art. 2183 Reintegrazione del bestiame conferito

Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto. Salvo diverso accordo delle […]

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Art. 2184 Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita dalla convenzione o dagli usi. Capo II – Dell’impresa agricola Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, riportata tra le Leggi Speciali. Sezione IV – Della soccida § 3 – Della soccida parziaria […]

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Art. 2185 Rinvio

Per quanto non è disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice. Capo II – Dell’impresa agricola Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, riportata tra le Leggi Speciali. Sezione IV – Della soccida § 3 – Della soccida parziaria Vedere anche Leggi Speciali

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