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Codice Civile
Codice Penale

Titolo XII – Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

Art. 424 Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato

Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati. Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell’interdicendo e del curatore provvisorio dell’inabilitando a norma dell’articolo 419. Per l’interdicendo non si nomina il […]

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Art. 425 Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato

L’inabilitato può continuare l’esercizio dell’impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare . L’autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore. Capo II – Della interdizione, della inabilitaione e della incapacità naturale – –

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Art. 426 Durata dell'ufficio

Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto o nella curatela dell’inabilitato oltre i dieci anni, ad eccezione del coniuge, degli ascendenti o dei discendenti. Capo II – Della interdizione, della inabilitaione e della incapacità naturale – –

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Art. 427 Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato

Gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell’interdetto o dei suoi eredi o aventi causa Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall’interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d’interdizione. Possono essere annullati su istanza dell’inabilitato o dei suoi eredi […]

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Art. 428 Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere

Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore. L’annullamento […]

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Art. 429 Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione

Quando cessa la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell’interdetto, del curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero. Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione continui. Se […]

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Art. 430 Pubblicità

Alla sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si applica l’articolo 423. Capo II – Della interdizione, della inabilitaione e della incapacità naturale – –

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Art. 431 Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca

La sentenza che revoca l’interdizione o l’inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato. Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato. Capo II – Della interdizione, della inabilitaione e della incapacità naturale – –

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Art. 432 Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione

L’autorità giudiziaria che pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca dell’interdizione, non crede che l’infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l’interdizione e dichiarare inabilitato l’infermo medesimo. Si applica anche in questo caso il primo comma dell’articolo precedente. Gli atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti dall’inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l’interdizione, possono […]

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