Art. 297 c.c. Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori dello adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e dello adottando, se coniugati e non legalmente separati. Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dello adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente […]
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