LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Titolo VII – Della filiazione

Art. 271-272
abrogati Capo II – Della filiazione naturale e della legittimazione Sezione I – Della filiazione naturale § 2 – Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale
Continua »
Art. 273 Azione nell’interesse del minore o dell’interdetto
L’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può essere promossa, nell’interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall’articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l’autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale. Occorre il consenso del figlio per promuovere o […]
Continua »
Art. 274 Ammissibilità dell’azione
L’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata. Sull’ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l’azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro […]
Continua »
Art. 275
abrogato Capo II – Della filiazione naturale e della legittimazione Sezione I – Della filiazione naturale § 2 – Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale
Continua »
Art. 276 Legittimazione passiva
La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi . Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse. Capo II – Della filiazione naturale e della legittimazione Sezione I – Della filiazione naturale § 2 […]
Continua »
Art. 277 Effetti della sentenza
La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento. Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui. Capo II – Della filiazione naturale e della legittimazione Sezione I – Della filiazione naturale § […]
Continua »
Art. 278 Indagini sulla paternità o maternità
Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell’articolo 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato. Possono essere ammesse dal giudice quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento. Capo II – Della filiazione naturale e della legittimazione […]
Continua »
Art. 279 Responsabilità per il mantenimento e l’educazione
In ogni caso in cui non può proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione. Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti. L’azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi […]
Continua »
Art. 280 Legittimazione
La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo. Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice. Capo II – Della filiazione naturale e della legittimazione Sezione II – Della legittimazione dei figli naturali –
Continua »
Art. 281 Divieto di legittimazione
Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti. Capo II – Della filiazione naturale e della legittimazione Sezione II – Della legittimazione dei figli naturali –
Continua »
Art. 282 Legittimazione dei figli premorti
La legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti. Capo II – Della filiazione naturale e della legittimazione Sezione II – Della legittimazione dei figli naturali –
Continua »
Art. 283 Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio
I figli legittimati per susseguente matrimonio, acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell’atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio. Capo II – Della filiazione naturale e della legittimazione Sezione II – Della legittimazione […]
Continua »
Art. 284 Legittimazione per provvedimento del giudice
La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni: 1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l’età indicata nel quinto comma dell’articolo 250; 2) che per il genitore vi sia […]
Continua »
Art. 285 Condizione per la legittimazione dopo la morte dei genitori
Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel n. 2 dell’articolo precedente. In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti, e coniuge o, […]
Continua »
Art. 286 Legittimazione domandata dall’ascendente
La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto può in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se il genitore non ha comunque espressa una volontà in contrasto con quella di legittimare. Capo II – Della filiazione naturale e della legittimazione Sezione II – Della legittimazione dei […]
Continua »
Art. 287 Legittimazione in base alla procura per il matrimonio
Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice può essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non poté essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante. Quando […]
Continua »
Art. 288 Procedura
La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza. Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio sulla domanda di legittimazione. Il pubblico ministero e la parte possono, […]
Continua »
Art. 289 Azioni esperibili dopo la legittimazione
La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l’azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel n. 1 dell’articolo 284, negli articoli. 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell’articolo 263. Se manca la condizione indicata nel n. 3 dell’articolo 284 la contestazione può essere […]
Continua »
Art. 290 Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice
La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa. Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione […]
Continua »