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Codice Civile
Codice Penale

Libro primo – Delle persone e della famiglia

Art. 41 Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica , i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse. Il comitato può stare in giudizio nella persona del Presidente. Capo III – Delle associazioni non riconosciute e dei comitati – –

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Art. 42 Diversa destinazione dei fondi

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l’autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione. Capo III – Delle associazioni non riconosciute e dei comitati – –

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Art. 43 Domicilio e residenza

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi . La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. – – –

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Art. 44 Trasferimento della residenza e del domicilio

Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge . Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non […]

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Art. 45 Domicilio dei coniugi del minore e dell'interdetto

Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli […]

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Art. 46 Sede delle persone giuridiche

Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui e stabilita la loro sede. Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell’articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come […]

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Art. 47 Elezione di domicilio

Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto – – –

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Art. 48 Curatore dello scomparso

Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi, o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti, la persona in giudizio o […]

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Art. 49 Dichiarazione di assenza

Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l’articolo precedente, che ne sia dichiarata l’assenza. Capo I – Dell’assenza – –

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Art. 50 Immissione nel possesso temporaneo dei beni

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l’assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente, se vi sono. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l’assente fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia di lui, o i loro rispettivi […]

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Art. 51 Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente

Il coniuge dell’assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l’entità del patrimonio dell’assente. Capo I – Dell’assenza – –

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Art. 52 Effetti della immissione nel possesso temporaneo

L’immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduto dalla formazione dell’inventario dei beni . Essa attribuisce a coloro che l’ottengono e ai loro successori l’amministrazione dei beni dell’assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell’articolo seguente. Capo I – Dell’assenza – –

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Art. 53 Godimento dei beni

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all’assente il terzo delle rendite. Capo I – Dell’assenza – –

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Art. 54 Limiti alla disponibilità dei beni

Coloro che hanno ottenuto l’immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale. Il tribunale nell’autorizzare questi atti dispone circa l’uso e l’impiego delle somme ricavate. Capo I – Dell’assenza – –

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Art. 55 Immissione di altri nel possesso temporaneo

Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, un diritto prevalente o eguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale. Capo I – Dell’assenza – –

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Art. 56 Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza

Se durante il possesso temporaneo l’assente ritorna o è provata l’esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l’adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell’articolo 48. I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i […]

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Art. 57 Prova della morte dell'assente

Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell’assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano i suoi eredi o legatari. Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente. Capo I – Dell’assenza – –

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Art. 58 Dichiarazione di morte presunta dell'assente

Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, il tribunale competente secondo l’articolo 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia. In nessun caso la sentenza può […]

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Art. 59 Termine per la rinnovazione dell'istanza

L’istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni. Capo II – Della dichiarazione di morte presunta – –

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Art. 60 Altri casi di dichiarazione di morte presunta

Oltre che nel caso indicato nell’articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti: l) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e […]

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