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Codice Civile
Codice Penale

Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie –

Art.250

abrogato – – –

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Art. 251

Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di credito, in detta esperssione s’intendono comprese, oltre all’istituto di emissione, le imprese autorizzate a controllate, a norma delle leggi vigenti, dell’ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito. Capo III – Disposizioni generali e finali – –

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Art. 252

Quando per l’esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l’usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all’esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se esso […]

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Art. 253

Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal codice e da queste disposizioni, quando si tratta di rendite del debito pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate forme di pubblicità, si eseguono con l’osservanza di dette leggi. Capo III – Disposizioni generali e finali – –

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Art. 254

I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni, per decreto del Presidente della Repubblica, delle adozioni, delle tutele e curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo comma dell’articolo 1524 del codice sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Capo III – Disposizioni generali e finali – –

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Art. 255

Per la tenuta del registro previsto dal secondo comma dell’articolo 1524 del codice e per le formalità della trascrizione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2658, primo comma, 2659, 2664 2673, 2677 e 2680, primo, secondo e quarto comma del codice stesso. Le trascrizioni devono essere eseguite giornalmente al momento della presentazione […]

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Art.256

Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del codice civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s’intendono richiamate le disposizioni corrispondenti al nuovo codice. Capo III – Disposizioni generali e finali – –

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