Home » Codici » Codice civile » Disposizioni sulla legge in generale » Capo I Delle fonti del diritto » Art. 1
Indicazione delle fonti
Sono fonti del diritto:
1) le leggi;
2) i regolamenti;
3) le norme corporative
4) gli usi.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Articoli