Home » Codici » Codice civile » Libro TERZO DELLA PROPRIETÀ » Titolo IV DELL'ENFITEUSI » Art. 970
Prescrizione del diritto dell'enfiteuta
Il diritto dell'enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Articoli