Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37)).
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato
da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.