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Art. 842 Codice civile

Caccia e pesca

Il proprietario di un fondo non puo' impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.

Egli puo' sempre opporsi a chi non e' munito della licenza rilasciata dall'autorita'.

Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.