Home » Codici » Codice civile » Libro SECONDO DELLE SUCCESSIONI » Titolo IV DELLA DIVISIONE » Capo V-bis Del patto di famiglia » Art. 768-ter
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((A pena di nullita' il contratto deve essere concluso per atto pubblico.))
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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