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Art. 753 Codice civile

Immobili gravati da rendita redimibile

Ogni coerede, quando i beni immobili dell'eredita' sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile, puo' chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie. Se uno dei coeredi si oppone, decide l'autorita' giudiziaria. Se i coeredi dividono l'eredita' nello stato in cui si trova, l'immobile gravato deve stimarsi con gli stessi criteri con cui si stimano gli altri beni immobili, detratto dal valore di esso il capitale corrispondente alla prestazione, secondo le norme relative al riscatto della rendita, salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi per l'affrancazione.

Alla prestazione della rendita e' tenuto solo l'erede, nella cui quota cade detto immobile, con l'obbligo di garantire i coeredi.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.