Home » Codici » Codice civile » Libro SECONDO DELLE SUCCESSIONI » Titolo III DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE » Capo VII Degli esecutori testamentari » Art. 712
Spese
Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'esercizio del suo ufficio sono a carico dell'eredita'.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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