Home » Codici » Codice civile » Libro SECONDO DELLE SUCCESSIONI » Titolo III DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE » Capo V Dell'istituzione di erede e dei legati » Sezione II Delle disposizioni condizionali, a termine e modali » Art. 633
Condizione sospensiva o risolutiva
Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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