Home » Codici » Codice civile » Libro SECONDO DELLE SUCCESSIONI » Titolo III DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE » Capo V Dell'istituzione di erede e dei legati » Sezione I Disposizioni generali » Art. 628
Disposizione a favore di persona incerta
E' nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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