Home » Codici » Codice civile » Libro SECONDO DELLE SUCCESSIONI » Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI » Capo X Dei legittimari » Sezione I Dei diritti riservati ai legittimari » Art. 545
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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