Home » Codici » Codice civile » Libro SECONDO DELLE SUCCESSIONI » Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI » Capo VI Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede » Art. 516
Termine per l'esercizio del diritto alla separazione
Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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