Home » Codici » Codice civile » Libro PRIMO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA » Titolo XIV DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE » Art. 454
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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