Home » Codici » Codice civile » Libro PRIMO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA » Titolo XIII DEGLI ALIMENTI » Art. 436
Obbligo tra adottante e adottato
Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori ((...)) di lui.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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