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Art. 388 Codice civile

Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore puo' aver luogo ((prima che sia decorso un anno dall'approvazione)) del conto della tutela.

La convenzione puo' essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.