Home » Codici » Codice civile » Libro SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI » Titolo III DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE, DELLE CAUSE DI PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE » Capo IV Delle ipoteche » Sezione XII Del modo di liberare i beni dalle ipoteche » Art. 2892
Divieto di proroga dei termini
I termini fissati dal secondo comma dell'art. 2889 e dal primo comma dell'art. 2891 non possono essere prorogati.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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