Home » Codici » Codice civile » Libro SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI » Titolo III DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE, DELLE CAUSE DI PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE » Capo IV Delle ipoteche » Sezione VIII Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo datore » Art. 2870
Eccezioni opponibili dal terzo datore
Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore puo' opporre al creditore le eccezioni indicate dall'art. 2859.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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