Home » Codici » Codice civile » Libro SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI » Titolo III DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE, DELLE CAUSE DI PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE » Capo IV Delle ipoteche » Sezione V Dell'iscrizione e rinnovazione delle ipoteche » Paragrafo 1 Dell'iscrizione » Art. 2837
Atti formati all'estero
Gli atti formati in paese estero che si presentano per l'iscrizione devono essere legalizzati.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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