Home » Codici » Codice civile » Libro SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI » Titolo III DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE, DELLE CAUSE DI PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE » Capo III Del pegno » Sezione III Del pegno di crediti e di altri diritti » Art. 2801
Consegna del documento
Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente e' tenuto a consegnarlo al creditore.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Articoli