Home » Codici » Codice civile » Libro SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI » Titolo III DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE, DELLE CAUSE DI PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE » Capo III Del pegno » Sezione II Del pegno dei beni mobili » Art. 2799
Indivisibilita' del pegno
Il pegno e' indivisibile e garantisce il credito finche' questo non e' integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno e' divisibile.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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