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Art. 2327 Codice civile

Ammontare minimo del capitale

La societa' per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a ((cinquantamila)) euro.

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AGGIORNAMENTO (113)

Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2002.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.