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Art. 2171 Codice civile

Nozione

Nella soccida semplice il bestiame e' conferito dal soccidante.

La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprieta' al soccidario.

La stima deve indicare il numero, la razza, la qualita', il sesso, il peso e l'eta' del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell'art. 2181.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.