Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo III DEI SINGOLI CONTRATTI » Capo XII Del deposito » Sezione III Del deposito nei magazzini generali » Art. 1788
Diritti del depositante
Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d'uso.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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