Home » Codici » Codice civile » Libro PRIMO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA » Titolo VI DEL MATRIMONIO » Capo VI Del regime patrimoniale della famiglia » Sezione I Disposizioni generali » Art. 166-bis
Divieto di costituzione di dote
((E' nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote)).
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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