Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo III DEI SINGOLI CONTRATTI » Capo VI Della locazione » Sezione III Dell'affitto » Paragrafo 2 Dell'affitto di fondi rustici » Art. 1634
Inderogabilita'
Le disposizioni dei due articoli precedenti sono inderogabili.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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