Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo III DEI SINGOLI CONTRATTI » Capo VI Della locazione » Sezione II Della locazione di fondi urbani » Art. 1610
Spurgo di pozzi e di latrine
Lo spurgo dei pozzi e delle latrine e' a carico del locatore.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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