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Art. 1545 Codice civile

Obblighi del compratore

Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredita', e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredita' medesima, salvo che sia convenuto diversamente.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.