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Art. 1521 Codice civile

Vendita a prova

La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualita' pattuite o sia idonea all'uso a cui e' destinata.

La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalita' stabiliti dal contratto o dagli usi.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.