Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo III DEI SINGOLI CONTRATTI » Capo I Della vendita » Sezione II Della vendita di cose mobili » Paragrafo 1 bis Della vendita dei beni di consumo » Art. 1519-octies
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206))
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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