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Art. 1509 Codice civile

Riscatto contro gli eredi del compratore

Qualora il compratore abbia lasciato piu' eredi, il diritto di riscatto si puo' esercitare contro ciascuno di essi solo per la parte che gli spetta, anche quando la cosa venduta e' tuttora indivisa.

Se l'eredita' e' stata divisa e la cosa venduta e' stata assegnata a uno degli eredi, il diritto di riscatto non puo' esercitarsi contro di lui che per la totalita'.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.