Home » Codici » Codice civile » Libro PRIMO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA » Titolo VI DEL MATRIMONIO » Capo III Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile » Sezione VI Della nullità del matrimonio » Art. 125
Azione del pubblico ministero
L'azione di nullita' non puo' essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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