Home » Codici » Codice civile » Libro TERZO DELLA PROPRIETÀ » Titolo II DELLA PROPRIETÀ » Capo I Disposizioni generali » Art. 833
Atti d'emulazione
Il proprietario non puo' fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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