Home » Codici » Codice civile » Libro SECONDO DELLE SUCCESSIONI » Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI » Capo III Dell'indegnità » Art. 464
Restituzione dei frutti
L'indegno e' obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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