Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell’articolo 2643, le domande giudiziali ndicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti:: 1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell’articolo 648 e dall’ultimo comma dell’articolo 793, le domande di rescissione le domande di revocazione delle donazioni […]
         
                
	
	
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            Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell’articolo  2643, le domande giudiziali ndicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti::  1) le domande di risoluzione dei contratti  e quelle indicate dal secondo comma dell’articolo 648 e dall’ultimo comma dell’articolo  793, le domande di rescissione  le domande di revocazione delle donazioni , nonché quelle indicate dall’articolo 524.  Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto  anteriormente alla trascrizione della domanda;  2) le domande dirette a ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre .  La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;  3) le domande dirette a ottenere l’accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione.  La trascrizione o l’iscrizione dell’atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui e stata trascritta la domanda;  4) le domande dirette all’accertamento della simulazione  di atti soggetti a trascrizione.  La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;  5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori.  La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;  6) le domande dirette a far dichiarare la nullità  o a far pronunziare l’annullamento  di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.  Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell’atto impugnato, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l’annullamento per una causa diversa dall’incapacità legale, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell’atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso ;  7) le domande  con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte.  Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell’acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritto da chi appare erede o legatario ;  8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.  Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda ;  9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri  1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 Codice di Procedura Civile e dal secondo comma dell’articolo  404 dello stesso codice.  Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acqui
Capo I – Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
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                        La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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