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Art. 2638 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori. I direttori generali, i diregenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge,al fine di […]

Gli amministratori. I direttori generali, i diregenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge,al fine di ostacolare l’esecizio di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero allo stesso fine occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.La punibilità è esetesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per per conto terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i dirigenti generali, i dirigenti preopsti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società o enti ed altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pene è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n° 58.

Capo IV – Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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